La narrazione delle forme di violenza contro le donne

Questioni aperte, linguaggio e lotta agli stereotipi

di Mia Caielli

Nominare e raccontare la violenza maschile contro le donne: operazioni oggi quanto mai necessarie e apparentemente agevoli. Eppure, la letteratura femminista italiana va svelando non poche difficoltà nell’affrontare, soprattutto dal punto di vista giuridico, il fenomeno: assai evidente è la frammentazione degli approcci, difficoltoso l’accordo su cosa rientra nella generale categoria della violenza, sempre dibattuta la questione linguistica.

La critica femminista del diritto dagli anni settanta ha finalmente rotto ogni indugio, rispondendo alla chiamata dei nuovi movimenti femministi. Tra questi, in particolare, Ni Una Menos, sorto più di un decennio fa in Argentina, che ha presto assunto una dimensione transnazionale, riuscendo ad attirare l’attenzione delle istituzioni internazionali, regionali e nazionali. Istituzioni che hanno avviato diverse campagne dedicate alla violenza di genere, sperimentato strumenti di lotta al fenomeno, adottato nuove normative o revisionato quelle esistenti. Questa nuova ondata di rivendicazioni di diritti delle donne dal basso si caratterizza per alcuni posizionamenti e consapevolezze che, certamente, non erano estranei alle esperienze politiche femministe degli ultimi decenni del secolo scorso, ma avevano ancora la natura di intuizioni ed erano, almeno in parte, rimaste sullo sfondo.

Tra i punti fermi dell’attuale movimento (trans)femminista globale non vi sono più soltanto la questione della rilevanza pubblica della violenza privata e quella dell’inscindibile legame tra violenza e asimmetria delle relazioni di genere, ma assume un rilievo centrale anche la questione dell’intersezionalità, posta decenni fa da Kimberlé Crenshaw e oggi rivisitata in modo da far emergere, non solo la connessione tra sessismo e razzismo, ma anche gli intrecci di questi con il capitalismo e le esistenti gerarchie che dividono le persone per ragioni legate all’identità di genere, all’orientamento sessuale, all’abilità, alla identità indigena. Così, partendo da un approccio intersezionale e marxista alla subordinazione femminile, Il piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere elaborato nel 2017 dal movimento italiano Non Una Di Meno insiste sulla natura non emergenziale, bensì strutturale, della violenza contro le donne “che prescinde dalle classi sociali, dai livelli di istruzione e dalla provenienza geografica, veicolata da un discorso pubblico e dai media che la normalizzano, quando non la legittimano”. Così spiegano Tatiana Montella, Sara Picchi e Serena Fiorletta nella presentazione del Piano sul numero monografico Le violenze maschili contro le donne curato da Lucia Re, Enrica Rigo e Maria (Milli) Virgilio, ospitato dalla rivista “Studi sulla questione criminale”, n. 1-2, 2019. Numero monografico di una rivista che torna sul tema della violenza di genere dopo poco più di un decennio dalla pubblicazione della raccolta di saggi curata da Tamar Pitch (Ginocidio. La violenza maschile contro le donne, n. 2, 2008) apprezzabile per più di una ragione. Innanzitutto, il riconoscimento del ruolo centrale che ha giocato la mobilitazione femminile a livello globale nel portare il tema della violenza nell’agenda politica nazionale, europea e internazionale è accompagnato dalla riflessione teorica su questioni di assoluto rilievo ancora dibattute e controverse nei femminismi contemporanei. Tra gli altri pregi del lavoro v’è quello di aver esplorato le problematiche sottese alle “versioni” più recenti degli abusi che subiscono le donne, quali il fenomeno della cyberviolenza nelle sue molteplici forme affrontato da Alessia Schiavon e l’avere apertamente (coraggiosamente?) incluso la limitazione dell’accesso delle donne all’aborto nella ampia categoria della violenza istituzionale contro le donne. Infine, ben riuscita è l’intenzione di offrire un sapere multidisciplinare da cui si ritiene che un corretto inquadramento del tema della violenza di genere non possa più prescindere.

Ecco, allora, che la questione della voice – sottolineata dalla sociologa Franca Bimbi, che rileva la problematicità del rapporto tra la denuncia della violenza e il racconto di questa da parte di chi l’ha subita – va a intrecciarsi con le critiche avanzate da giuriste in altre sedi, tra cui l’avvocata Ilaria Boiano e la magistrata Paola Di Nicola, che hanno insistito sulla necessità di un ascolto reale delle voci delle donne nelle aule giudiziarie e messo in luce il permanere di stereotipi e atteggiamenti culturali discriminatori nei confronti delle vittime di stupri e di altre forme di violenza. Come dimenticare l’argomento del “se fosse rimasta a casa”, utilizzato dagli avvocati degli imputati di Processo per stupro? Eravamo nel 1979, ma l’arringa di Tina Lagostena Bassi non sarebbe del tutto anacronistica in certe aule giudiziarie di oggi. Le normative penali sullo stupro sono cambiate nelle democrazie occidentali: tardi, ma sono cambiate. Come accaduto in Italia, anche in Spagna, ricorda bene María Acale Sánchez nel suo saggio nella citata rivista “Studi sulla questione criminale”, la negazione della libertà sessuale delle donne è resistita nel tempo e il reato di stupro ha faticato a essere inteso come reato contro la persona: ciò fornisce forse una spiegazione della realtà attuale in cui la tendenza alla colpevolizzazione della vittima resiste e la questione del consenso è assai di frequente fraintesa o malposta? Probabilmente sì, il tempo trascorso è troppo breve per un mutamento socioculturale adeguato: resta il fatto che è ancora difficile bollare di anacronismo quella lettura “radicale” di Susan Brownmiller (Contro la nostra volontà. Uomini, donne e violenza sessuale, Bompiani, 1976) secondo la quale non è solo lo stupro come atto in sé, ma anche solo la sua minaccia a perpetrare la condizione di subalternità delle donne rispetto agli uomini. La testimonianza della donna rischia ancora di non scalfire il pregiudizio e di ricevere uno spazio politico solo in riferimento alle sue parti più drammatiche e dolorose, funzionali alla retorica della vittimizzazione e della vulnerabilità femminile.

Se la riflessione sui temi della violenza sessuale, della necessità di interventi del diritto nell’affrontare nuove versioni di oppressione femminile non crea divisioni significative nel femminismo contemporaneo, il terreno inizia a farsi scivoloso quando ci si addentra nell’analisi di alcuni aspetti della violenza contro le donne che hanno creato e continuano a creare fratture spesso insanabili nel pensiero femminista. Tra questi, torna attuale la questione del posto che può essere essere assegnato al diritto per porre rimedio alla subordinazione di genere. Se è ormai tramontata la concezione del diritto come emanazione di una cultura solo maschile e quindi inutilizzabile ai fini dell’avanzamento della condizione femminile – riconducibile a Catharine MacKinnon, la quale ha però lasciato ampio spazio al diritto stesso conducendo, come avvocata nei tribunali, la lotta per il riconoscimento della illiceità giuridica delle molestie sessuali – permangono le divisioni all’interno del femminismo su quali debbano essere le forme e gli strumenti che il diritto può adottare. Allora, se non v’è dubbio che il diritto penale poco possa incidere sui rapporti di potere e che evidenti sono i limiti del “femminismo punitivo”, quale deve essere il ruolo del diritto penale sostanziale e processuale nell’ambito del quale sono attualmente state individuate la maggior parte delle misure di contrasto alla violenza di genere? Come si bilancia l’intento di ridurre il sommerso della violenza con il diritto alla autodeterminazione femminile? La critica di Milli Virgilio alle sempre più diffuse normative sulla procedibilità d’ufficio per certi reati contro le donne o sulla irrevocabilità della querela sporta dalle donne vittime di alcuni reati (seppure, come previsto in Italia per quello di stalking, in forme particolarmente gravi), pur da molte parti condivisa, solleva qualche perplessità. Perplessità che il tema della autonomia femminile continua a suscitare in tutti gli ambiti in cui il confine tra libera scelta e condizionamenti più o meno violenti è assai labile. Ci si riferisce ai posizionamenti di alcune teorie femministe riguardo alla prostituzione, da decenni al centro di un dibattito teorico e politico oggi quanto mai acceso: rientra nella libertà sessuale della donna il diritto a disporre del proprio corpo come una merce? Non è, invece, tale libertà fittizia e illusoria, in quanto poggia sul diritto patriarcale, contribuendo a confermare la soggezione contrattuale delle donne? Non è la prostituzione una forma di violenza contro le donne anche nei (rari) casi in cui non è praticata per costrizione, necessità e sfruttamento, esponendo le donne ad abusi economici, fisici e morali, a gravi rischi per la salute, all’isolamento e alla stigmatizzazione sociale?

In questo ambito, come in pochi altri, la scelta delle parole è davvero cruciale e indicativa dell’approccio alla questione di chi la effettua. Prostituta o sex worker? Prostituta o prostituita? Sulla prima alternativa si segnala il chiaro rifiuto della lettura della prostituzione come sesso e come lavoro nel volume di Daniela Danna, Silvia Niccolai, Luciana Tavernini, Grazia Villa Sex Work. Né sesso né lavoro. Politiche sulla prostituzione. Sulla seconda, di particolare interesse, l’utilizzo sempre più frequente del termine “prostituita” al posto del tradizionale “prostituta”, adottata, ad esempio, nel libro-denuncia di Rachel Moran Stupro a pagamento per evidenziare il fatto che è necessaria l’esistenza di un uomo prostitutore perché una donna sia prostituita.

La questione linguistica permea tutta la narrazione della violenza che talvolta viene indicata come violenza di genere, altre volte come violenza maschile contro le donne, al fine di sottolineare la netta prevalenza della violenza agita da uomini nei confronti di donne e la manifestazione della diseguaglianza dei rapporti di potere tra i sessi. La violenza omicida di una donna, a sua volta, può essere indicata come “femicidio”, termine coniato da Diana Russell, per svelare la natura sociale delle uccisioni di donne all’interno di una cultura patriarcale, in cui la morte rappresenta l’esito e la conseguenza di atteggiamenti o pratiche sociali misogine, o come “femminicidio” parola che si è diffusa nel linguaggio globale da quando Marcela Lagarde ha iniziato a narrare i fatti di Ciudad Juárez e i veri e propri stermini di donne con cui il Messico continua a dover fare i conti. Diversi e molteplici sono i linguaggi usati, diverse le impostazioni teoriche e i posizionamenti, talvolta difficili le sempre invocate alleanze tra donne: ma qualcosa, anzi, molto, si sta muovendo e sempre più studiose e studiosi si pongono quotidianamente quella woman question che consente di cogliere le implicazioni di genere del diritto e, soprattutto, far emergere la dimensione di genere – ancora troppo spesso trascurata – della violenza contro le donne.

mia.caielli@unito.it

M. Caielli insegna diritto pubblico comparato all’Università di Torino